La valutazione del rischio atmosfere esplosive va effettuata obbligatoriamente  in Ditta ai sensi del D. Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio prevede la redazione del "Documento sulla protezione contro le esplosioni" che deve essere obbligatoriamente presente in Ditta.

I punti fondamentali della valutazione del rischio sono i seguenti:

  1. l'identificazione di composti infiammabili e delle polveri combustibili presenti in Azienda;
  2. l'identificazione delle possibili sorgenti di emissione che possono dare luogo ad atmosfere esplosive (fughe di gas metano o GPL, produzione di idrogeno da reazioni elettrolitiche, pozze di solvente, polveri combustibili di origine vegetale o mettaliche, ecc....);
  3. la determinazione della tipologia di emissione e il relativo grado di emissione (continuo, primo o secondo);
  4. la classificazione delle aree aziendali per determinare la tipologia e l'estensione delle zone pericolose in relazione alla ventilazione presente determinando le seguenti zone:

 

a)Zona 0 per gas o vapori e 20 per le polveri combustibili (più pericolosa in quanto la probabilità di atmosfera esplosiva è elevata);

b)Zona 1 per gas o vapori e 21 per le polveri combustibili (dove l'atmosfera esplosiva è possibile durante la normale attività);

c)Zona 2 per gas o vapori e 22 per le polveri combustibili (dove l'atmosfera esplosiva è possibile solo in caso di guasti ad attrezzature e d impianti);

Una volta terminata la classificazione bisogna determinare le possibili sorgenti di innesco efficaci quali fiamme libere, cariche elettrostatiche, attriti meccanici, ecc... e prendere le opportune misure di prevenzione e protezione che consistono principalmente in:

- formare il personale sul rischio atex e le relative misure di prevenzione e protezione;

- evitare di utilizzare fiamma libere;

- utilizzare attrezzature adatte alla zona determinata (quindi marcate atex);

- eventualmente aumentare l'areazione degli ambienti;

- provvedere alla manutenzione periodica, alla pulizia delle polveri combustibili ove possibile ed alle verifiche ex D.P.R. 462/01 degli impianti.