Il D.Lgs. 81/08 definisce la Movimentazione Manuale dei Carichi come le azioni del “sollevare, tenere, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico pesante” svolte da uno o più lavoratori.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio, ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale.

Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale hanno oggi frequente riscontro presso attività lavorative dell’agricoltura, dell’industria e del terziario e rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro.


La movimentazione manuale di carichi può essere causa di disturbi cumulativi riconducibile a operazioni continue di sollevamento o movimentazione, o traumi acuti quali ferite o fratture in seguito a infortuni. Il mal di schiena è uno dei principali disturbi professionali riferiti nell’Unione europea con il 23,8 %. Questo preciso profilo ha spinto alcuni paesi occidentali ad emanare specifiche normative e standard rivolti a limitare l’impiego della forza manuale nello svolgimento delle attività lavorative: la guida dello statunitense NIOSH (1981) e le Norme tecniche ISO 11228.


In particolare la norma ISO 11228-1 prevede un metodo per valutare il rischio connesso al trasporto dei carichi ed un metodo relativo al sollevamento dei carichi, che consiste nel fornire una tabella con dei valori limite che devono essere rispettati durante il trasporto. Tali limiti riguardano le distanze da percorrere in relazione al peso ed alla frequenza dell’operazione di trasporto.


Ai datori di lavoro viene chiesto di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei loro dipendenti, mediante l’individuazione dei pericoli che possono essere causa di infortuni, lesioni o malattie, valutare chi potrebbe rimanere vittima di un infortunio, e stabilire precauzioni esistenti e misure preventive aggiuntive. In particolare le sindromi artrosiche sono le affezioni croniche più diffuse in Italia. Per questo motivo il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 è dedicato completamente alla movimentazione.

Gli articoli 167, 168, 169 e 170 del D.Lgs. 81/08 definiscono la movimentazione manuale dei carichi, e quali siano gli obblighi del datore di lavoro, il quale deve “adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”. Inoltre, definisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato.

Inoltre, l’Allegato XXXIII fornisce indicazioni riguardanti le caratteristiche del carico, lo sforzo fisico richiesto, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività.

Si è sottoposti a movimentazione manuale dei carichi nei casi in cui lo sforzo fisico richiesto:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile; può comportare un movimento brusco del corpo.

Il lavoratore può correre un rischio quando presenta inidoneità fisica a svolgere il compito in questione, indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati, insufficienza delle conoscenze o della formazione.

Il rischio di lesioni dorso-lombari aumenta se il carico è troppo pesante, sicuro, troppo grande, difficile da afferrare, instabile o sbilanciato, difficile da raggiungere, ha una forma o dimensioni tali da impedire la visuale al lavoratore.

I limiti massimi di sollevamento del carico sono di 25 Kg per gli uomini adulti e 20 Kg per le donne adulte.
È possibile prevenire infortuni e malattie eliminando o riducendo i rischi correlati alle operazioni sollevamenti dei carichi.

Le misure preventive previste sono nell’ordine:
- valutare se la movimentazione può essere evitata, utilizzando apparecchiature automatiche o meccaniche, quali nastri trasportatori o carrelli elevatori;
- misure tecniche: valutare l’opportunità di utilizzare dispositivi di supporto quali montacarichi, carrelli e sistemi di sollevamento a vuoto;
- l’adozione di misure organizzative, quali la rotazione degli incarichi e l’introduzione di intervalli, soltanto se non è possibile eliminare o ridurre i rischi di movimentazione;
- attività di informazione sui rischi e gli effetti negativi per la salute della movimentazione.