Il D.Lgs. 213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 e in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668.
Questo provvedimento modifica profondamente il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08, imponendo nuovi standard di sicurezza e procedure rigorose per la gestione dei materiali contenenti amianto (MCA). L'obiettivo della norma è garantire un livello di protezione superiore attraverso l'obbligo di individuazione preventiva e l'aggiornamento delle tecnologie di misurazione.




Ampliamento del Campo di Applicazione (Art. 246, D. Lgs. 81/08)
La novità di maggior rilievo risiede nell'ampliamento del campo di applicazione dell'Art. 246. La protezione dei lavoratori non è più limitata alle sole operazioni di bonifica specializzata, ma viene estesa a qualsiasi attività lavorativa che possa comportare un rischio di esposizione. Ciò include non solo i classici lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, ma anche la gestione dei rifiuti, le attività estrattive e persino la gestione delle emergenze in caso di eventi naturali estremi o incendi. In sostanza, ogni qualvolta vi sia la possibilità che fibre di amianto vengano aerodisperse durante il lavoro, il Datore di Lavoro è chiamato ad applicare le rigide procedure previste dal Titolo IX.
Il nuovo obbligo di individuazione preventiva
Il legislatore ha rafforzato notevolmente l'obbligo di indagine preliminare stabilito dall'Art. 248. Prima di intraprendere qualsiasi lavoro di tipo edile o impiantistico, il Datore di Lavoro deve adottare ogni misura necessaria per identificare l'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto (MCA). Per gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della Legge 257/1992, questo dovere si concretizza nel reperimento di informazioni presso i proprietari dei locali, nella consultazione di registri tecnici o nel confronto con altri datori di lavoro.
Qualora queste informazioni risultino incomplete o non disponibili, il Datore di Lavoro non può procedere per presunzione di assenza: ha l'obbligo di incaricare un operatore qualificato per un esame strumentale approfondito. Solo dopo aver acquisito i risultati di tale indagine è possibile avviare i lavori avendo inoltre il dovere di condividere tali evidenze con eventuali altre imprese partner per garantire una sicurezza coordinata.
Priorità alla Rimozione e Valutazione del Rischio
Un punto cardine della riforma riguarda la strategia di bonifica. Nella valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro deve ora dare una priorità assoluta alla rimozione dell'amianto rispetto a soluzioni conservative come l'incapsulamento o il confinamento. Questa scelta mira a eliminare il pericolo alla radice invece di gestirlo nel tempo. In termini di coordinamento la normativa impone una trasparenza totale tra committenti e appaltatori: le informazioni sulla presenza di amianto diventano un elemento essenziale dello scambio informativo analogamente a quanto avviene per i rischi interferenziali nel DUVRI.
La riforma della notifica e il rigore nelle misurazioni
Anche la comunicazione verso gli organi di vigilanza (Art. 250) diventa più complessa e rigorosa. La notifica telematica deve ora dettagliare minuziosamente le misure di protezione adottate, le procedure di decontaminazione e i sistemi di ricambio d'aria previsti per i locali chiusi. È inoltre richiesto un elenco specifico dei lavoratori coinvolti, corredato dai relativi certificati di formazione e dalla data dell'ultima visita medica periodica.
Per quanto concerne il monitoraggio ambientale, viene confermato il rigoroso valore limite di esposizione pari a 0,01 fibre per cm³ (media ponderata sulle 8 ore). Il decreto segna inoltre l'inizio di una transizione tecnologica verso una precisione microscopica:
- Fino al 2029: Rimane valida la misurazione tramite microscopia ottica (MOCF).
- Dal 21 dicembre 2029: Diventerà obbligatorio l'uso della microscopia elettronica (SEM), capace di individuare fibre estremamente sottili (inferiori a 0,2 micrometri) che i metodi tradizionali non riuscivano a rilevare.
QUINDI COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Ecco i 3 pilastri fondamentali da seguire:
1) Obbligo di valutazione del rischio amianto: Ogni Datore di Lavoro deve mappare nel proprio DVR la presenza di amianto e analizzare ogni scenario in cui i lavoratori potrebbero esservi esposti (anche durante semplici manutenzioni o pulizie).
2) Verifica dello stato dei manufatti (MCA): Se in azienda sono presenti materiali con amianto (es. tettoie, pannelli, tubazioni), è obbligatorio controllarne periodicamente l'integrità seguendo la norma DGRV 265/11. Bisogna calcolare quanto il materiale è "rovinato" e decidere se può restare lì o se va rimosso.
3) Monitoraggio dell'aria (nuovo limite 10 volte più piccolo): Bisogna eseguire campionamenti dell'aria per contare le fibre aerodisperse. Il nuovo limite di legge è sceso a 0,01 f/cm³ (dieci volte più severo di prima). Se i test superano questo valore, l'attività va fermata immediatamente.



























