Dal 26 Settembre 2024 è vigente il nuovo testo del D.M. 127/2024, che aggiorna la disciplina degli EOW (End of Waste) derivanti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e va quindi a sostituire ed abrogare il DM 152/2022.
Gli EOW derivano dalla cessazione della qualifica di rifiuto, come definito dall’art.184-ter del D.Lgs. 152/06 a seguito di operazioni di recupero che rispettano alcuni criteri definiti e ben precisi.
Il principio su cui si basa questo nuovo decreto è quello di accelerare il processo di sostenibilità dell’economia circolare, riducendo i rifiuti destinati a discariche, in un contesto, come quello italiano, in cui le materie prime scarseggiano e sfruttando il riciclo di rifiuti continuamente prodotti, come sono gli inerti da demolizione.
Volontà del legislatore è stata quella di superare le maggiori criticità, in termini di oneri economici ed elevata restrittività nei limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati (il prodotto finale dall’EOW), emerse con il precedente D.M. 152/2022, che comunque rimane l’impalcatura su cui si è lavorato per costruire questa nuova norma.
Le maggiori novità si possono, dunque, elencare nei seguenti punti:
a) ampliamento di nuovi codici EER nel novero dei rifiuti ammessi al recupero destinati ad EOW;
b) conservazione del campione del lotto per 1 anno anziché 5 dalla dichiarazione di conformità;
c) implementazione di un sistema di gestione integrato senza obbligo che sia certificato da ente esterno;
d) cambiano i pacchetti analitici per la conformità dell’ EOW in funzione del suo utilizzo finale;
e) l’aggiornamento dell’elenco delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato;
e) monitoraggio di 2 anni del Ministero per apportare eventuali correttivi.
ECS S.r.l.s. con il proprio laboratorio di prove accreditato Accredia n. 00990 (si rimanda al sito www.accredia.it per la consultazione dell’elenco prove accreditate) è disponibile ad effettuare l’assistenza e le analisi necessarie per una corretta classificazione degli EOW per la conformità all'Allegato 1 tabella 2 per utilizzi di cui alle lettere da a) a g) dell'Allegato 2 (analisi sul solido secco) e della Allegato 1 tabella 3 (analisi sull'eluato).



























