La normativa attuale a riguardo della gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (vigente dal 6 ottobre 2012).
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

-     attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

-     applicare gli art. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);

-   applicare l'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 che regolamenta   esplicitamente le terre e rocce da scavo e i sottoprodotti.

Si precisa che in seguito alle modifiche apportate al Decreto Legge n. 69 “Decreto del fare” la disciplina delle terre e rocce da scavo risulta modificata come descritto in seguito:

- ambito di applicazione del D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”: circoscritto esplicitamente alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 152/06 art. 184 c. 2 bis);

- i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di sottoprodotti (art. 184 c.2 bis D.Lgs. 152/06) e non dei rifiuti, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; (siti di destinazione o cicli produttivi che, pertanto, andranno chiaramente indicati all’atto della richiesta di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto);

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

In questo caso il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite un’autocertificazione da presentare all’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Devono essere inoltre indicate:

- le quantità di materiale da scavo destinate all’utilizzo,

- il sito di deposito,

- i tempi previsti per l’utilizzo (che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore).

Eventuali modifiche vanno comunicate al comune del luogo di produzione entro 30 giorni. Le attività di scavo e di utilizzo devono, comunque, essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Qualora intervengano delle modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione, queste variazioni devono invece essere comunicate entro trenta gioni al Comune del luogo di produzione. Inoltre il produttore è tenuto a dare conferma all’ARPA (ed al Comune, nei casi di segnalazione di modifiche) territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. Si specifica, dunque, che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti quindi il trasporto dovrà essere accompagnato da documento di trasporto o copia del contratto di trasporto o scheda di trasporto (non formulario di identificazione del rifiuto).

Si consiglia l’uso della modulistica di cui al DGRV 2424/2008 per l’attestazione della documentazione di cui sopra.