In un clima di generale allarmismo attorno alle problematiche inerenti salute e sicurezza sul luogo di lavoro generato dai media, il 9 aprile 2008 è stato emanato dal legislatore il D. Lgs. 81/08, modificato dopo poco più di un anno, il 3 agosto 2009, dal D. Lgs. 106/09.

Il D. Lgs. 81/08 è stato un tentativo di mettere un po’ d’ordine nella disciplina riguardante la tutela dei lavoratori durante le attività aziendali unificando, nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza, quasi tutte le normative esistenti.

Ancorché con l’obiettivo di semplificare la norma, e quindi gli adempimenti relativi, il legislatore non è riuscito a discriminare tra gli obblighi di aziende industriali con decine di addetti ed il piccolo ufficio (adibito ad esempio ad agenzia) magari con un unico dipendente, che non utilizza altro che un personal computer.


In queste poche righe si vuol fare un po’ di chiarezza su quali siano gli obblighi impellenti e maggiormente sanzionati.Innanzi a tutto si badi bene che la normativa inerente salute e sicurezza si applica solo in presenza di lavoratori dipendenti, tirocinanti o soci d’opera: qualora non vi fossero tali figure, ma il solo titolare, quest’ultimo non risulterà essere “datore di lavoro” e quindi non sarà soggetto agli obblighi conseguenti.

Dunque, qual è il primo adempimento di cui deve preoccuparsi il datore di lavoro di un’agenzia assicurativa?
Sicuramente la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Tale figura per Ditte fino a 30 dipendenti può essere ricoperta dallo stesso datore di lavoro, previa frequentazione di un corso di formazione della durata di 16 ore (nonché di un corso di aggiornamento periodico di durata non ancora definita dal legislatore).
Per evitare la partecipazione ai corsi il titolare può avvalersi di un tecnico esterno formato a cui attribuire l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che assuma l’incarico e si occupi di segnalare problematiche ed adempimenti.

Il secondo passo fondamentale per la messa a norma di un piccolo ufficio con impiegati fino a 10 dipendenti è l’autocertificazione della valutazione dei rischi (che sarà valida fino a giugno 2012) o, per uffici sopra i 10 dipendenti, la redazione del documento di valutazione dei rischi.
E’ bene provvedere a questo mediante un buon consulente che indichi tutti gli ulteriori adempimenti necessari verificando, con un dettagliato sopralluogo, gli impianti, la situazione relativa alla sede aziendale (vetrate, scalinate, parapetti, ecc…), la presenza di segnaletica, gli estintori e le eventuali ulteriori problematiche rilevabili solo visitando il luogo di lavoro.

Come terzo punto, qualora in ufficio fosse presente un dipendente che utilizzi il personal computer per più di 20 ore settimanali – ciò accade praticamente in ogni agenzia – sarà obbligatorio provvedere alla nomina del medico competente che si occuperà di effettuare le visite mediche con periodicità biennale (per chi porta gli occhiali o ha più di 50 anni) o quinquennale (nel resto dei casi).Sarà inoltre necessario provvedere alla formazione del personale sul rischio connesso al videoterminale.


E’ anche obbligatorio nominare e formare gli addetti alle emergenze:
- gli addetti primo soccorso, che dovranno frequentare un corso di formazione da 12 ore (cat. B) con docente medico, tale corso andrà aggiornato con un incontro da 4 ore su base triennale;

- gli addetti prevenzione incendi, che dovranno frequentare un corso della durata di 4 ore (per un rischio incendio basso) che ad oggi deve essere aggiornato come tutte le formazioni inerenti salute e sicurezza sul luogo di lavoro ma senza indicazioni chiare sulle modalità di tale aggiornamento fornite dal legislatore.

Si ricordi che il datore di lavoro può far parte della squadra di emergenza per agenzie con un numero massimo di 5 addetti impiegati.

Il numero minimo di addetti è pari ad un addetto primo soccorso e un addetto prevenzione incendi, è comunque consigliata dagli Enti di vigilanza la presenza di almeno un sostituto per tipologia di addetto.

Possiamo ora passare a preoccuparci degli altri adempimenti relativi alle problematiche di gestione delle emergenze sanitarie e incendio e vale a dire:

  • - l’installazione di un estintore a polvere da 6 kg del tipo 34A 233BC ogni 200 metri quadrati  collocato in posizione facilmente raggiungibile che andrà controllato ogni 6 mesi;
  • - l’installazione di un estintore ad anidride carbonica nei pressi del quadro elettrico principale;
  • - la presenza di un impianto di illuminazione di emergenza;

 

  • - l’installazione di segnaletica sopra le porte di emergenza e indicante gli estintori presenti;
  • - l’acquisto di un pacchetto di medicazione per agenzie fino a 4 addetti e della cassetta di primo soccorso per agenzie con più di 4 addetti;
  • - l’obbligo di redigere il piano di emergenza ed effettuare la prova di evacuazione annuale per le agenzie con più di 10 addetti impiegati.


Per quel che riguarda l’impianto elettrico questo deve essere dotato di dichiarazione di conformità (ai sensi della Legge 46/90 o del D.M. 37/08) con tutti gli allegati obbligatori, esso va inoltre omologato mediante invio a mezzo raccomandata della dichiarazione di conformità (allegata ad appositi moduli) ad ISPESL e ARPA (o ASL), e sottoposto a verifiche (di periodicità quinquennale per un ufficio) da parte dell’ARPA o altro Ente Notificato.
Riguardo gli impianti di condizionamento, anch’essi devono essere dotati di dichiarazione di conformità come sancito dal recente D.M. 37/08.

Passando agli impianti termici di riscaldamento, essi devono essere dotati di areazione (localizzata in alto nel caso di alimentazione a metano e in basso nel caso di alimentazione a GPL), devono essere dotati di dichiarazione di conformità (sia della caldaia che dell’impianto di adduzione dei gas) e sottoposti a controlli di combustione e manutenzione periodica.

Per caldaie più grandi, di potenzialità superiore a 35 Kw, che utilizzano acqua come fluido convettore vi è anche l’obbligo di omologazione ISPESL dell’impianto.

Ulteriore adempimento obbligatorio riguarda il coordinamento, al fine di evitare interferenze, eventuali interventi di manutenzione effettuati da ditte esterne mediante il cosiddetto DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze) previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08.
Per quel che riguarda la normativa inerente il fumo deve essere esposto il divieto di fumo con il nome dell’incaricato a vigilare chiaramente indicato.
 

Non bisogna dimenticare la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che potrebbe essere stata eletta dai lavoratori in agenzia: in tal caso il nominativo del rappresentante lavoratori sicurezza deve essere inviato all’INAIL per via telematica e il lavoratore deve frequentare un corso di formazione da 32 ore che andrà aggiornato con 4 ore all’anno di aggiornamento (per aziende con meno di 50 lavoratori).
Inoltre per agenzie sopra i 15 dipendenti vige l’obbligo di convocare la riunione periodica di sicurezza tra datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico e rappresentante lavoratori sicurezza almeno una volta all’anno.

Quanto descritto è l’indicazione degli obblighi sicuramente presenti in capo al titolare di un’agenzia, quindi il quadro fornito in queste poche pagine può essere di aiuto per un primo controllo della situazione in modo da poter provvedere all’adeguamento di quei piccoli aspetti che spesso mancano in azienda in tema di sicurezza ma che sono pesantemente sanzionabili dall’Ente di vigilanza.