Con il D.P.R. 462/01 è stato chiaramente normato un obbligo che fino al 2001 era presente agli art. 328 e 336 del D.P.R. 547/55 relativamente agli impianti di terra ed alle installazioni antideflagranti che dovevano essere obbligatoriamente verificati con cadenza biennale.


Già nel 1959 col D.M. 12/09/59 si era provveduto a dare i primi chiarimenti sulle modalità di omologazione e verifica degli impianti di terra, antideflagranti e di protezione contro le scariche atmosferiche.


Con il D.P.R. 462/01 sono stati in parte snelliti i procedimenti da attuare a cura del datore di lavoro per:

1)Omologare gli impianti elettrici (di terra, antideflagranti e di protezione contro le scariche atmosferiche) della propria azienda o del proprio ufficio;

2)Verificare periodicamente che i medesimi impianti mantengano i requisiti di sicurezza.


Gli Iter sono diversi a seconda della tipologia di impianto.

Partiamo dal semplice impianto elettrico (a norma e quindi dotato di dichiarazione di conformità e impianto di terra).

1)L'omologazione di qualunque impianto elettrico (ordinario) è stata semplificata limitando l'adempimento all'invio a mezzo raccomandata) entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto della dichiarazione di conformità ad ISPESL ed ARPA (o ASL a seconda della regione d'Italia).

2)Le verifiche periodiche obbligatorie vengono effettuate da ARPA (o ASL a seconda della regione d'Italia) oppure da Enti Notificati con cadenza quinquennale (per il piccolo ufficio) o biennale (per le aziende industriali).

Analogamente per quel che riguarda l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (a norma e quindi dotato di dichiarazione di conformità).

1)L'omologazione avviene sempre inviando (a mezzo raccomandata) entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto della dichiarazione di conformità ad ISPESL ed ARPA (o ASL a seconda della regione d'Italia).

2)Le verifiche periodiche obbligatorie vengono effettuate da ARPA (o ASL a seconda della regione d'Italia) oppure da Enti Notificati con cadenza quinquennale (per il piccolo ufficio) o biennale (per le aziende industriali).

Vediamo il caso di impianti per zone a rischio esplosione, comunemente detti antideflagranti.

1)L'omologazione di impianti elettrici antideflagranti avviene inviando (a mezzo raccomandata) la dichiarazione di conformità ad ISPESL ed ARPA (o ASL a seconda della regione d'Italia) che provvedono mediante un sopralluogo alla verifica della conformità alla normativa degli impianti.

2)Le verifiche periodiche obbligatorie vengono effettuate da ARPA (o ASL a seconda della regione d'Italia) oppure da Enti Notificati con cadenza quinquennale (per il piccolo ufficio) o biennale (per le aziende industriali).